La valutazione d’azienda in contesti di crisi si distingue profondamente rispetto alle metodologie adottate in condizioni di operatività ordinaria. Quando l’assunzione della continuità aziendale (going concern) non è più appropriata, i criteri valutativi devono adeguarsi, orientandosi alla stima del valore di liquidazione.
IAS 36 (“Riduzione durevole di valore delle attività”) e IFRS 5 (“Attività non correnti possedute per la vendita”) forniscono un quadro normativo internazionale di riferimento, mentre in ambito italiano è utile richiamare anche OIC 5(Informativa sulla continuità aziendale) e OIC 9 (Svalutazioni per perdite durevoli di valore).
In questo contesto, il valore di liquidazione si articola in tre principali tipologie, ciascuna legata a modalità e tempistiche differenti di dismissione degli asset.
1. Valore di liquidazione ordinato (Orderly Liquidation Value – OLV)
Definizione
È il valore stimato che si potrebbe ottenere attraverso un processo di vendita ordinato, strutturato e senza urgenze anomale, consentendo una piena esposizione degli asset sul mercato.
Caratteristiche principali:
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La vendita avviene in condizioni di mercato normali.
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È disponibile un orizzonte temporale congruo per ricercare il miglior offerente.
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I beni possono essere presentati e valorizzati adeguatamente.
Esempio pratico:
Un’azienda industriale in crisi avvia un processo di dismissione dei propri macchinari, impiegando un advisor per la ricerca di acquirenti specializzati. La vendita si conclude entro 6 mesi con il miglioramento delle offerte grazie a una competizione tra potenziali compratori.
Riferimenti normativi:
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IFRS 5 – concetto di “fair value less cost to sell” in condizioni di mercato attive.
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OIC 9 – valutazione al valore netto di realizzo.
2. Valore di liquidazione forzato (Forced Liquidation Value – FLV)
Definizione
È il valore ottenibile attraverso una vendita rapida, condotta sotto coercizione, generalmente con modalità pubbliche (aste giudiziarie) o comunque con vincoli temporali stringenti.
Caratteristiche principali:
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Forte pressione temporale nella vendita.
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Numero limitato di potenziali acquirenti.
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Significativo deprezzamento rispetto ai valori di mercato correnti.
Esempio pratico:
Una procedura di fallimento impone la vendita entro 90 giorni degli stock di magazzino tramite asta pubblica. I realizzi finali risultano mediamente inferiori del 40% rispetto ai valori stimati in condizioni ordinarie.
Riferimenti normativi:
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IAS 36 – nozione di “fair value less costs of disposal” in contesti distressed.
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Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) – gestione dell’attivo fallimentare.
3. Valore di liquidazione in uso (In-Use Liquidation Value)
Definizione
È il valore stimato sulla base di una vendita degli asset in blocco, mantenendo la capacità produttiva o commerciale esistente.
Caratteristiche principali:
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Gli asset sono ceduti come parte di un complesso operativo funzionante.
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La redditività residua è un fattore critico nella determinazione del valore.
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Permette di ottenere realizzi superiori rispetto alla vendita disaggregata.
Esempio pratico:
Nell’ambito di un concordato preventivo con continuità, un’azienda di logistica cede il ramo operativo a un competitor interessato a integrare immediatamente personale, flotte e contratti, massimizzando il prezzo di vendita grazie al mantenimento dell’attività.
Riferimenti normativi:
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OIC 5 – valorizzazione dei flussi futuri attesi.
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IAS 36 – stima del valore in uso.
Scelta del tipo di valore: fattori determinanti
La selezione del tipo di valore di liquidazione da adottare dipende da diversi fattori:
Fattore | OLV | FLV | In-Use |
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Tempo disponibile | Medio-lungo | Molto breve | Medio |
Stato operativo degli asset | Non necessario | Non necessario | Funzionale |
Finalità della liquidazione | Ottimizzazione | Rapida monetizzazione | Continuità operativa |
Impatto sul prezzo | Limitato | Significativo | Mitigato |
Implicazioni pratiche e raccomandazioni
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Valutatori e advisor devono chiarire esplicitamente il tipo di valore adottato nel proprio report, indicandone la coerenza rispetto allo scenario operativo.
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Curatori, commissari e liquidatori devono ponderare il tipo di liquidazione più idoneo anche in funzione della tutela dei creditori, conformemente alle prescrizioni del Codice della crisi d’impresa.
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Imprese in ristrutturazione devono integrare la stima dei valori di liquidazione nei piani industriali, nei test di impairment e nei documenti di disclosure (ad esempio ex art. 67 L.Fall.).
Conclusioni
La valutazione in contesti di crisi è una disciplina tecnica complessa che richiede una comprensione approfondita delle dinamiche di mercato, delle tempistiche operative e delle finalità del processo di dismissione.
La corretta individuazione e applicazione dei diversi tipi di valore di liquidazione consente non solo di fornire stime più aderenti alla realtà, ma anche di garantire maggiore trasparenza e tutela agli stakeholder coinvolti.
In tempi in cui la resilienza aziendale è sempre più centrale, una valutazione consapevole può rappresentare il primo passo verso una gestione più efficace della crisi.