VALUTAZIONE CRISI AZIENDALE: differenze tra valore di liquidazione ordinato, forzato e in uso. Metodologie, esempi e riferimenti normativi.

La valutazione d’azienda in contesti di crisi si distingue profondamente rispetto alle metodologie adottate in condizioni di operatività ordinaria. Quando l’assunzione della continuità aziendale (going concern) non è più appropriata, i criteri valutativi devono adeguarsi, orientandosi alla stima del valore di liquidazione.

IAS 36 (“Riduzione durevole di valore delle attività”) e IFRS 5 (“Attività non correnti possedute per la vendita”) forniscono un quadro normativo internazionale di riferimento, mentre in ambito italiano è utile richiamare anche OIC 5(Informativa sulla continuità aziendale) e OIC 9 (Svalutazioni per perdite durevoli di valore).
In questo contesto, il valore di liquidazione si articola in tre principali tipologie, ciascuna legata a modalità e tempistiche differenti di dismissione degli asset.

1. Valore di liquidazione ordinato (Orderly Liquidation Value – OLV)

Definizione
È il valore stimato che si potrebbe ottenere attraverso un processo di vendita ordinato, strutturato e senza urgenze anomale, consentendo una piena esposizione degli asset sul mercato.

Caratteristiche principali:

  • La vendita avviene in condizioni di mercato normali.

  • È disponibile un orizzonte temporale congruo per ricercare il miglior offerente.

  • I beni possono essere presentati e valorizzati adeguatamente.

Esempio pratico:
Un’azienda industriale in crisi avvia un processo di dismissione dei propri macchinari, impiegando un advisor per la ricerca di acquirenti specializzati. La vendita si conclude entro 6 mesi con il miglioramento delle offerte grazie a una competizione tra potenziali compratori.

Riferimenti normativi:

  • IFRS 5 – concetto di “fair value less cost to sell” in condizioni di mercato attive.

  • OIC 9 – valutazione al valore netto di realizzo.

2. Valore di liquidazione forzato (Forced Liquidation Value – FLV)

Definizione
È il valore ottenibile attraverso una vendita rapida, condotta sotto coercizione, generalmente con modalità pubbliche (aste giudiziarie) o comunque con vincoli temporali stringenti.

Caratteristiche principali:

  • Forte pressione temporale nella vendita.

  • Numero limitato di potenziali acquirenti.

  • Significativo deprezzamento rispetto ai valori di mercato correnti.

Esempio pratico:
Una procedura di fallimento impone la vendita entro 90 giorni degli stock di magazzino tramite asta pubblica. I realizzi finali risultano mediamente inferiori del 40% rispetto ai valori stimati in condizioni ordinarie.

Riferimenti normativi:

  • IAS 36 – nozione di “fair value less costs of disposal” in contesti distressed.

  • Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) – gestione dell’attivo fallimentare.

3. Valore di liquidazione in uso (In-Use Liquidation Value)

Definizione
È il valore stimato sulla base di una vendita degli asset in blocco, mantenendo la capacità produttiva o commerciale esistente.

Caratteristiche principali:

  • Gli asset sono ceduti come parte di un complesso operativo funzionante.

  • La redditività residua è un fattore critico nella determinazione del valore.

  • Permette di ottenere realizzi superiori rispetto alla vendita disaggregata.

Esempio pratico:
Nell’ambito di un concordato preventivo con continuità, un’azienda di logistica cede il ramo operativo a un competitor interessato a integrare immediatamente personale, flotte e contratti, massimizzando il prezzo di vendita grazie al mantenimento dell’attività.

Riferimenti normativi:

  • OIC 5 – valorizzazione dei flussi futuri attesi.

  • IAS 36 – stima del valore in uso.

Scelta del tipo di valore: fattori determinanti

La selezione del tipo di valore di liquidazione da adottare dipende da diversi fattori:

 

Fattore OLV FLV In-Use
Tempo disponibile Medio-lungo Molto breve Medio
Stato operativo degli asset Non necessario Non necessario Funzionale
Finalità della liquidazione Ottimizzazione Rapida monetizzazione Continuità operativa
Impatto sul prezzo Limitato Significativo Mitigato

Implicazioni pratiche e raccomandazioni

  • Valutatori e advisor devono chiarire esplicitamente il tipo di valore adottato nel proprio report, indicandone la coerenza rispetto allo scenario operativo.

  • Curatori, commissari e liquidatori devono ponderare il tipo di liquidazione più idoneo anche in funzione della tutela dei creditori, conformemente alle prescrizioni del Codice della crisi d’impresa.

  • Imprese in ristrutturazione devono integrare la stima dei valori di liquidazione nei piani industriali, nei test di impairment e nei documenti di disclosure (ad esempio ex art. 67 L.Fall.).

Conclusioni

La valutazione in contesti di crisi è una disciplina tecnica complessa che richiede una comprensione approfondita delle dinamiche di mercato, delle tempistiche operative e delle finalità del processo di dismissione.
La corretta individuazione e applicazione dei diversi tipi di valore di liquidazione consente non solo di fornire stime più aderenti alla realtà, ma anche di garantire maggiore trasparenza e tutela agli stakeholder coinvolti.

In tempi in cui la resilienza aziendale è sempre più centrale, una valutazione consapevole può rappresentare il primo passo verso una gestione più efficace della crisi.

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