Transfer Pricing e operazioni gratuite: quando l’assenza di un corrispettivo non significa evasione fiscale

La gratuità nelle operazioni infragruppo: un falso problema?

Nel mondo del transfer pricing esiste una convinzione tanto diffusa quanto pericolosa: se una società del gruppo presta un servizio, concede una garanzia o mette a disposizione risorse senza ricevere un corrispettivo, l’operazione sarebbe automaticamente censurabile dal punto di vista fiscale.

La realtà è molto più complessa.

Con l’ordinanza n. 13136/2026, la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare un tema centrale per i gruppi multinazionali: l’applicabilità della disciplina del transfer pricing alle operazioni infragruppo prive di remunerazione diretta.

La pronuncia offre uno spunto particolarmente interessante perché supera una lettura meramente formale delle relazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e richiama un principio economico fondamentale: ciò che conta non è soltanto il prezzo applicato, ma la sostanza economica dell’operazione e il beneficio che essa genera.

Il caso esaminato dalla Cassazione

La vicenda riguardava una società controllata italiana che aveva prestato una garanzia reale a favore della propria capogruppo estera senza richiedere alcun compenso.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’assenza di una remunerazione avrebbe dovuto comportare una rettifica ai sensi dell’art. 110, comma 7, del TUIR, assumendo che un operatore indipendente non avrebbe prestato una garanzia di tale natura gratuitamente.

L’impostazione dell’Ufficio si fondava, quindi, su un ragionamento apparentemente lineare:

  • esiste una prestazione;
  • la prestazione ha un valore economico;
  • manca un corrispettivo;
  • occorre determinare un prezzo di libera concorrenza e recuperare a tassazione il valore non addebitato.

La Corte, tuttavia, ha ritenuto che il ragionamento non possa arrestarsi a questa semplice sequenza logica.

Il principio affermato: prevale la sostanza economica

La Cassazione ha ribadito che nelle operazioni infragruppo occorre verificare l’effettiva funzione economica svolta dall’operazione e l’interesse imprenditoriale perseguito dalla società che sostiene il costo o assume il rischio.

In altre parole, la gratuità non rappresenta automaticamente una violazione del principio di libera concorrenza.

Può infatti accadere che una società del gruppo accetti di sostenere un onere senza una remunerazione immediata perché dall’operazione deriva un vantaggio economico, anche indiretto, destinato a manifestarsi nel medio o lungo periodo.

Il focus si sposta quindi da una logica esclusivamente contrattuale ad una valutazione più ampia dell’interesse economico perseguito.

Il concetto di “vantaggio compensativo”

Il vero cuore della decisione è rappresentato dal tema dei cosiddetti vantaggi compensativi.

In un gruppo societario, infatti, il beneficio economico di una determinata operazione non sempre coincide con il corrispettivo della singola transazione.

Molto spesso una società accetta di sostenere costi o rischi perché ciò consente di ottenere vantaggi indiretti quali:

  • accesso a nuovi mercati;
  • incremento dei volumi di vendita;
  • maggiore solidità finanziaria del gruppo;
  • riduzione del costo del capitale;
  • rafforzamento del merito creditizio complessivo;
  • mantenimento di clienti strategici;
  • salvaguardia di asset fondamentali per il business.

In tali situazioni l’interesse economico della società che sostiene l’onere può essere perfettamente giustificato anche in assenza di un corrispettivo immediato.

La logica è la stessa che spesso guida le decisioni aziendali ordinarie: un investimento può essere economicamente conveniente anche se non genera un ritorno immediato e direttamente misurabile.

Un principio già presente nelle Linee Guida OCSE

La posizione espressa dalla Cassazione appare coerente con l’impostazione delle Linee Guida OCSE sul Transfer Pricing.

Le Linee Guida, infatti, richiedono di analizzare:

  • le funzioni svolte;
  • i rischi assunti;
  • gli asset utilizzati;
  • le motivazioni economiche delle parti;
  • i benefici effettivamente attesi.

L’analisi non può quindi limitarsi alla ricerca di un prezzo teorico.

Occorre comprendere perché l’operazione è stata posta in essere e quale vantaggio economico concreto produce per il soggetto che la realizza.

Quando tale vantaggio esiste ed è adeguatamente dimostrato, la mancanza di una remunerazione diretta può trovare una valida giustificazione economica.

Le implicazioni pratiche per i gruppi societari

La pronuncia assume particolare rilevanza per numerose operazioni che si verificano quotidianamente all’interno dei gruppi.

Si pensi, ad esempio:

Garanzie infragruppo

Una società concede garanzie a favore di un’altra società del gruppo per consentirle di ottenere finanziamenti indispensabili alla prosecuzione dell’attività.

Supporto manageriale

La holding mette a disposizione competenze manageriali senza addebitare integralmente i costi sostenuti.

Condivisione di know-how

Una società trasferisce conoscenze tecniche o commerciali ad altre società del gruppo senza prevedere royalty immediate.

Sostegno finanziario

Una controllante supporta temporaneamente una partecipata in difficoltà per evitare effetti negativi sull’intero gruppo.

In tutte queste situazioni il tema non è tanto stabilire se l’operazione sia gratuita, quanto comprendere se esista un interesse economico concreto e documentabile che ne giustifichi la gratuità.

Il vero problema: la documentazione

Se c’è un insegnamento operativo che emerge con forza dalla decisione della Cassazione, è che il successo della difesa del contribuente dipende dalla qualità della documentazione predisposta.

L’errore più frequente consiste nel limitarsi a descrivere l’operazione senza spiegarne le ragioni economiche.

Al contrario, è fondamentale documentare:

  • il contesto strategico del gruppo;
  • le finalità dell’operazione;
  • i benefici attesi;
  • gli effetti economici indiretti;
  • le alternative realisticamente disponibili;
  • le motivazioni imprenditoriali che hanno portato alla scelta adottata.

In sostanza, occorre costruire un percorso logico che permetta di comprendere perché un soggetto indipendente, trovandosi in una situazione analoga, avrebbe potuto adottare una decisione simile.

Una lezione che va oltre il transfer pricing

La portata della decisione supera il perimetro tecnico del transfer pricing.

La Cassazione richiama infatti un principio più generale: il diritto tributario non può fermarsi all’apparenza formale delle operazioni, ma deve valutare la sostanza economica sottostante.

Un corrispettivo pari a zero non equivale necessariamente a un’operazione priva di valore.

Allo stesso modo, un’operazione apparentemente gratuita può rappresentare una scelta imprenditoriale perfettamente razionale se inserita in una strategia di gruppo coerente e documentata.

Conclusioni

L’ordinanza n. 13136/2026 conferma un principio di grande importanza per imprese e professionisti: la gratuità di un’operazione infragruppo non costituisce, di per sé, una violazione delle regole sul transfer pricing.

Ciò che assume rilevanza è la capacità di dimostrare che l’operazione risponde a un interesse economico concreto della società che la pone in essere e che i benefici ottenuti, anche indiretti o differiti nel tempo, giustificano l’assenza di una remunerazione immediata.

Per i gruppi societari il messaggio è chiaro: non basta avere ragione sul piano economico, occorre essere in grado di dimostrarlo.

Ed è proprio qui che la documentazione di transfer pricing smette di essere un semplice adempimento formale e diventa uno strumento essenziale di tutela e di governo delle relazioni infragruppo

Le recenti evoluzioni giurisprudenziali confermano che il transfer pricing non può essere affrontato come un mero esercizio numerico. Dietro ogni operazione infragruppo vi sono strategie, interessi economici, scelte imprenditoriali e obiettivi di sviluppo che devono essere compresi, analizzati e adeguatamente documentati.

Da anni affianchiamo gruppi societari, startup innovative e imprese internazionalizzate nella costruzione di modelli di governance fiscale sostenibili e coerenti con la normativa nazionale e internazionale.

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