Nuova Sabatini capitalizzazione: nuovo strumento a disposizione per le PMI

Dal 1° ottobre 2024 si possono presentare le richieste per la cosiddetta “Sabatini Capitalizzazione”.
Possono inoltrare la domanda le PMI, di tutti i settori produttivi, costituite in forma societaria che hanno deliberato un aumento del capitale sociale in misura non inferiore al 30% dell’importo del finanziamento richiesto a sostegno di programmi di investimento. Quali sono i passi da compiere prima e dopo la presentazione delle domande?
Ottanta milioni di euro destinati alle PMI costituite in forma societaria impegnate in processi di capitalizzazione, che realizzano un programma di investimento.
Può contare su questa dote la Nuova Sabatini Capitalizzazione, che apre i battenti il 1° ottobre 2024.
Per le PMI che intendono richiedere il contributo ministeriale è quindi tempo di prepararsi.
Sono infatti diversi i passaggi richiesti prima e dopo la presentazione della domanda.

Qual è la misura del contributo

La Nuova Sabatini Capitalizzazione riconosce un contributo “potenziato” a fronte di un aumento di capitale sociale collegato ad un investimento produttivo, coperto da un finanziamento bancario o di leasing finanziario.
Il contributo corrisposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) costituisce un contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso di interesse annuo pari al:
5% per le micro e piccole imprese;
3,575% per le medie imprese.
Come indicato nell’ambito delle FAQ pubblicate dal MIMIT, i contributi “Nuova Sabatini” sono cumulabili con il credito di imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 e con il credito d’imposta Transizione 5.0, in quanto tali crediti di imposta non costituiscono aiuti di Stato e, pertanto, non trovano applicazioni i limiti in materia di cumulo previsti dalla disciplina Nuova Sabatini, fermo restando che, come previsto dalla normativa dei predetti crediti di imposta la cumulabilità con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, non porti al superamento del costo sostenuto.

Come presentare domanda

Le domande di accesso al contributo “Nuova Sabatini Capitalizzazione” devono essere compilate in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella sezione “Compilazione domanda di agevolazione” della piattaforma informatica dedicata alla misura, collegandosi all’indirizzo internet: https://benistrumentali.dgiai.gov.it.
Una volta apposta la firma digitale, la domanda dovrà essere inviata, esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo PEC della banca/intermediario finanziario a cui si chiede il finanziamento, scelta tra quelle aderenti all’iniziativa (l’elenco è pubblicato sulla sezione del sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dedicata alla misura).

Quali sono i requisiti richiesti per presentare la domanda

Le domande a valere sulla misura Nuova Sabatini Capitalizzazione possono essere presentate da micro, piccole e medie imprese (PMI), secondo i criteri indicati dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dal decreto ministeriale 18 aprile 2005, costituite in forma di società di capitali e con sede legale o unità locale in Italia, regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca.
Un primo requisito da controllare ai fini della presentazione della domanda è, quindi, la dimensione aziendale.
Ai sensi della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, sono considerate:
microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati annuo e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Mentre il parametro occupazione deve essere obbligatoriamente rispettato, il criterio del fatturato è alternativo a quello del totale di bilancio: l’impresa non deve soddisfare entrambi i criteri (fatturato/totale di bilancio) e può superare una delle soglie senza perdere la qualifica di PMI.
I dati da prendere in considerazione per il calcolo del fatturato annuo, del totale di bilancio e dei dipendenti sono quelli dell’ultimo esercizio contabile chiuso e approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.
Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.
Nel caso di impresa “associata” o “collegata” è necessario considerare, in sommatoria, anche i dati relativi agli occupati, fatturato o totale di bilancio delle imprese collegate e associate.

Quali sono i settori ammessi

Sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti in tutti i settori, ad esclusione del settore finanziario e assicurativo di cui alla sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.
Possono quindi accedere ai contributi della Nuova Sabatini Capitalizzazione anche le imprese appartenenti ai settori dell’agricoltura e della pesca.

Ammesse anche le imprese estere

Possono presentare domanda anche le imprese estere, con sede in uno Stato Membro o dell’Unione Europea e che non hanno una sede locale in Italia alla data di presentazione della domanda. In tal caso, pena la revoca dell’agevolazione concessa, devono provvedere alla relativa apertura in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.

Quali sono le cause di esclusione

Sono, invece, escluse le imprese:
– che annoverano tra gli amministratori o i soci, persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 C.p.p., per il reato di cui all’art. 2632 c.c. (formazione fittizia del capitale);
– nei cui confronti stata verificata l’esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011.

Cosa fare prima della presentazione della domanda

Ai fini della presentazione della domanda di contributo a valere sulla Nuova Sabatini Capitalizzazione, la PMI deve avere deliberato un aumento di capitale non inferiore al 30% dell’importo del finanziamento correlato al programma d’investimento.
Nella domanda, in particolare, la PMI deve attestare il numero, la data, e l’importo della delibera di aumento di capitale sociale e dichiarare che la stessa è adottata nel rispetto delle seguenti caratteristiche:
– è stata effettuata esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e adottata dalla PMI come “versamento in conto aumento del capitale”;
– è stata adottata entro la data di presentazione della domanda di contributo e durante i sei mesi antecedenti alla data di presentazione della stessa. In caso di PMI oggetto di operazione di trasformazione della forma giuridica o oggetto di operazione societaria straordinaria, l’aumento di capitale sociale deve essere deliberato in data non antecedente alle stesse. Tra le operazioni straordinarie rientrano le operazioni di fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o ramo d’azienda, risultanti da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio;
non contiene alcuna previsione contraria rispetto all’inscindibilità dell’aumento del capitale.

Quali investimenti devono essere collegati all’aumento di capitale

L’aumento di capitale deve essere collegato ad un programma di investimento in beni strumentali, 4.0 e green.
L’impresa, quindi, prima della presentazione della domanda deve valutare bene l’articolazione degli investimenti.
I beni oggetto di agevolazione devono essere ad uso produttivo e strumentali all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità produttivadell’impresa in cui è realizzato l’investimento.
Particolare attenzione deve essere poi posta alla tempistica di effettuazione dell’investimento.
L’avvio degli investimenti infatti deve essere successivo, ossia in data non coincidente né antecedente, alla data di trasmissione, a mezzo PEC, della domanda di contributo.
La data di avvio del programma corrisponde a quella in cui si è verificata per prima una delle seguenti condizioni:
a) l’impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti che rendono irreversibile il programma (ad es. stipula di contratti o emissione di conferme d’ordine per beni rientranti nel programma d’investimento);
b) sono state emesse fatture relative a beni che compongono il programma;
c) sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi a beni che compongono il programma d’investimento. Il programma si considera avviato se si verifica una delle seguenti condizioni:
Gli investimenti, invece, devono essere conclusi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento bancario o di leasing finanziario. Non è possibile chiedere una proroga per il periodo di conclusione del programma di investimenti (un’estensione di ulteriori 6 mesi è prevista per le sole iniziative con contratto stipulato dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023). Per data di ultimazione si intende la data di emissione dell’ultimo titolo di spesa o, in caso di leasing, la data dell’ultimo verbale di consegna riferiti al programma di investimento. Tale data non coincide quindi con la data di collaudo, messa in opera, immatricolazione, ecc. del bene agevolato né di pagamento della fattura.

Quali caratteristiche deve avere il finanziamento richiesto

Prima della presentazione dalla domanda, l’impresa, inoltre, deve scegliere la banca o l’intermediario finanziario, tra i soggetti aderenti alla misura, a cui richiedere il finanziamento (bancario o in leasing) a copertura dell’investimento.
I finanziamenti bancari e le operazioni di leasing finanziario possono coprire fino al 100% dell’investimento, con un minimo di 20.000 euro ed un massimo, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, di 4 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria (fermo restando quanto previsto per imprese operanti nel settore della pesca e acquacoltura, per le quali non possono essere concessi aiuti a favore di progetti con spese ammissibili superiori a 2,5 milioni di euro, né aiuti il cui equivalente sovvenzione lordo sia superiore a 1,25 milioni di euro per beneficiario e per anno). Ai fini del rispetto del limite massimo dei 4 milioni di euro per impresa beneficiaria, si deve considerare l’importo complessivo dei finanziamenti già ammessi alle agevolazioni e non ancora estinti.
Il finanziamento deve avere una durata non superiore a cinque anni dalla data di stipula del contratto (comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione) e potrà essere assistito, nella misura massima dell’80%, dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI.
In caso di leasing finanziario, l’impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Il suddetto impegno può essere assunto attraverso un’appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso.

Quali sono i passaggi successivi alla presentazione delle domande

Dopo la presentazione della domanda e l’eventuale ammissione al contributo, l’impresa beneficiaria è soggetta ad una serie di adempimenti.
In particolare, entro e non oltre i trenta giorni successivi al provvedimento di concessione del contributo deve versare almeno il 25% dell’aumento di capitale, oltre l’intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto. Ai sensi degli articoli 2481 bis e 2463 bis del codice civile, qualora l’aumento di capitale sia effettuato dall’unico socio ovvero da una società a responsabilità limitata semplificata, lo stesso deve risultare interamente versato comunque entro e non oltre i 30 giorni successivi alla concessione del contributo.
Il versamento della restante parte dell’aumento di capitale ha invece tempi diversi a seconda delle modalità di erogazione del contributo.
In particolare, qualora l’erogazione del contributo sia disposta in un’unica soluzione (nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non sia superiore a 200.000 euro), l’aumento di capitale sociale deve risultare interamente sottoscritto e versato prima della trasmissione della richiesta unica di erogazione.
Qualora, invece, l’erogazione del contributo sia effettuata in più quote annuali (nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI è superiore a 200.000 euro), il versamento della restante parte dell’aumento di capitale deve risultare effettuato dall’impresa entro e non oltre la data di presentazione delle singole richieste di erogazione del contributo, in misura almeno proporzionale alle quote del contributo richiesto e secondo quanto espressamente previsto dal provvedimento di concessione delle agevolazioni.
La PMI, inoltre, ultimato il programma d’investimento e previo pagamento a saldodei beni oggetto dell’investimento, deve inviare, in via esclusivamente telematicaattraverso la procedura disponibile nella piattaforma https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese, la richiesta di erogazione del contributo e la trasmette al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta, con conseguente attivazione delle verifiche propedeutiche al pagamento della prima quota di contributo o, in alternativa, del medesimo contributo in un’unica soluzione per le domande il cui l’importo del finanziamento deliberato non è superiore a 200.000 euro.
Nel caso di domande per le quali l’erogazione del contributo è disposta in più quote annuali, al fine di attivare le verifiche propedeutiche al pagamento delle quote di contributo successive alla prima, la PMI deve confermare annualmente, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese, che non sono intervenute variazioni dei dati già trasmessi al Ministero nelle precedenti fasi del procedimento amministrativo, nonché il rispetto degli obblighi previsti dal decreto di concessione delle agevolazioni. In caso di intervenute variazioni, non comunicate precedentemente al Ministero, per l’attivazione della procedura di pagamento delle quote successive, la PMI deve comunicare al Ministero la tipologia di variazione, allegando l’eventuale documentazione necessaria.

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