Legge n. 76/2025: Partecipazione dei Lavoratori alla Gestione, al Capitale e agli Utili delle Imprese

1. Premessa e contesto normativo

Con la Legge 5 luglio 2025, n. 76 recante “Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese”, l’Italia introduce per la prima volta una disciplina organica e sistematica in materia di partecipazione dei lavoratori alla vita dell’impresa. Il provvedimento rappresenta una significativa innovazione, nel solco dei principi costituzionali di cui agli articoli 46 (diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione) e 41-42 (funzione sociale della proprietà privata).

La legge si colloca in una stagione normativa ispirata al paradigma dell’impresa responsabile, in linea con gli orientamenti dell’Unione Europea (es. Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) e con le esperienze di democrazia economica già consolidate in altri ordinamenti, come la Mitbestimmung tedesca.

Come osserva M. Persiani, “il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione d’impresa non è solo uno strumento di equità redistributiva, ma un elemento funzionale alla competitività e resilienza delle imprese in contesti complessi”.

2. Finalità e principi ispiratori della legge

Obiettivi principali:

  • Realizzare una governance inclusiva attraverso rappresentanza interna dei lavoratori;

  • Ampliare l’azionariato dei dipendenti, riducendo la frattura tra capitale e lavoro;

  • Distribuire in modo equo la ricchezza prodotta, superando modelli meramente retributivi;

  • Incentivare la produttività e il benessere organizzativo tramite il coinvolgimento diretto.

Quadro costituzionale e dottrinale:

La dottrina ha spesso lamentato l’inattuazione dell’art. 46 Cost., rimasto lettera morta per decenni. Secondo A. Supiot, “l’impresa non è solo un soggetto economico ma un luogo di relazioni sociali e potere, e va regolata tenendo conto della pluralità degli interessi coinvolti”.

3. Partecipazione alla gestione: composizione degli organi e diritti di controllo

3.1 Rappresentanza nei consigli di amministrazione

Per le società con oltre 250 dipendenti, la legge introduce un meccanismo obbligatorio di rappresentanza dei lavoratori nei CdA: almeno un membro (due se i dipendenti superano quota 1000) dovrà essere eletto o designato dai lavoratori secondo regole definite in sede di contrattazione aziendale o collettiva.

Riferimento comparato:
In Germania, la legge sulla codeterminazione prevede la presenza paritaria dei lavoratori nei consigli di sorveglianza delle grandi imprese. Un modello ispiratore per la normativa italiana.

3.2 Comitati paritetici e informazione partecipata

Le imprese sono tenute a istituire Comitati Aziendali di Partecipazione (CAP), con funzioni di:

  • consultazione periodica su scelte strategiche,

  • verifica dell’impatto sociale e ambientale,

  • contributo alla programmazione formativa.

La dottrina, da R. Pessi a G. Zilio Grandi, riconosce da tempo che “il diritto all’informazione e alla consultazione preventiva dei lavoratori rappresenta un pilastro per una democrazia economica effettiva”.

4. Partecipazione al capitale: modelli di azionariato diffuso

4.1 Azioni gratuite e fondi interni

Le imprese possono assegnare azioni ai dipendenti:

  • gratuitamente (es. stock grant),

  • a prezzo agevolato (stock purchase plan),

  • convertendo premi di risultato in capitale (es. wage-to-equity swap).

È prevista anche la creazione di fondi di partecipazione dei lavoratori, dotati di rappresentanza e diritti patrimoniali collettivi.

Riferimento comparato:
In Francia, l’actionnariat salarié è incentivato dalla Loi Pacte (2019) e consente ai lavoratori di acquisire fino al 10% del capitale sociale, con vantaggi fiscali.

4.2 Incentivi fiscali

  • Esenzione IRPEF fino a €5.000/anno per azioni ricevute dai dipendenti;

  • Deducibilità integrale per l’impresa (entro limiti di valore);

  • Riduzione contributiva del 50% per retribuzioni convertite in capitale sociale.

5. Partecipazione agli utili: distribuzione collettiva e incentivazione

Le imprese possono redistribuire parte degli utili su base individuale o collettiva, anche tramite:

  • Fondi interni di welfare partecipativo;

  • Piani di incentivazione vincolati ai risultati economici d’impresa;

  • Premi distribuiti secondo criteri di merito o anzianità di servizio.

Trattamento fiscale: tassazione agevolata al 10% IRPEF, in analogia con i premi di risultato ex art. 1, comma 182, L. 208/2015.

La letteratura giuslavoristica evidenzia come “la partecipazione agli utili rappresenti un terzo binario tra retribuzione e bonus, in grado di integrare una retribuzione ‘morale’ fondata su appartenenza e corresponsabilità” (G. Ferraro).

6. Adempimenti, condizioni di accesso e sistema sanzionatorio

6.1 Imprese beneficiarie

Accesso riservato a imprese con almeno 20 dipendenti e adozione formale di uno o più strumenti partecipativi, documentati tramite:

  • registrazione all’Albo delle Imprese Partecipative (presso il MLPS),

  • deposito dell’accordo sindacale o dello statuto partecipativo,

  • relazione annuale di impatto e rendicontazione sociale.

6.2 Sanzioni

  • Per mancato rispetto della quota di rappresentanza nei CdA: nullità degli atti deliberativi adottati senza coinvolgimento dei rappresentanti;

  • Per abuso o uso distorto degli incentivi: perdita dei benefici fiscali e recupero delle agevolazioni con interessi e sanzioni.

7. Conclusioni: verso un nuovo paradigma di impresa partecipativa

La Legge n. 76/2025 segna un punto di svolta nel diritto dell’impresa italiano, recependo una visione plurale e cooperativa del fare impresa, in cui capitale e lavoro non sono antagonisti ma co-creatori di valore.

Come sottolinea E. Mazzoleni, “la partecipazione non è solo un diritto, ma un fattore di efficienza e sostenibilità dell’impresa moderna”.

Tuttavia, la sua efficacia dipenderà dall’effettiva attuazione nei contratti collettivi, nella prassi aziendale e nella cultura manageriale, superando la logica meramente premiale per approdare a un modello di cogestione strategica e corresponsabile. La sua attuazione, tuttavia, dipenderà dalla capacità del tessuto imprenditoriale di interpretare questi strumenti non come vincoli, ma come opportunità strategiche.

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