La riforma del Fondo di Garanzia 2026: Verso un sistema più selettivo, efficiente e vicino alle imprese

Negli ultimi anni il Fondo di Garanzia per le PMI ha rappresentato uno degli strumenti più efficaci per sostenere l’accesso al credito delle piccole e medie imprese italiane. Dopo la fase straordinaria legata alle misure emergenziali (Covid-19, crisi energetica, guerra in Ucraina), il 2026 segna l’inizio di una nuova stagione: quella del ritorno al regime ordinario, con regole più selettive, un perimetro d’intervento più mirato e un ruolo rinnovato dei Confidi.

Il quadro normativo di riferimento

Il Fondo trae origine dalla Legge 662 del 1996, art. 2, comma 100, lettera a), che ne ha sancito la nascita per “favorire l’accesso al credito delle PMI attraverso la concessione di una garanzia pubblica”.
La disciplina dei Confidi, invece, è contenuta nell’art. 13 del D.L. 269/2003, che li definisce come consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, con la funzione di agevolare l’ottenimento di finanziamenti da parte delle imprese associate.

Negli anni successivi il legislatore ha costruito un quadro sempre più articolato: i Confidi maggiori sono oggi soggetti vigilati ai sensi dell’art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB), mentre i cosiddetti “Confidi minori” rientrano nell’elenco previsto dall’art. 112 TUB, con obblighi ridotti ma limiti stringenti in termini di operatività. La Banca d’Italia esercita su entrambi un ruolo di vigilanza e di indirizzo, anche attraverso la Circolare n. 288 e successive modifiche.

Il Fondo 2026: più selettivo, più modulare, più vicino all’investimento

Con la Manovra 2026, il Fondo di Garanzia torna a operare in modo “ordinario”, superando la logica delle garanzie generalizzate e gratuite che avevano caratterizzato il periodo emergenziale.
L’obiettivo è duplice: favorire gli investimenti e responsabilizzare gli intermediari finanziari, mantenendo però una copertura pubblica stabile per le PMI.

Le nuove Disposizioni Operative introducono una struttura “modulare”, che differenzia le percentuali di copertura in base alla finalità del finanziamento:

  • fino all’80% per i finanziamenti destinati a investimenti produttivi;

  • 50% per i finanziamenti di liquidità o consolidamento.

La garanzia del Fondo torna quindi ad essere una leva per la crescita, non un paracadute universale. Viene inoltre rafforzata la valutazione del merito creditizio secondo il modello MCC, che esclude automaticamente le imprese con profilo di rischio troppo elevato.

Il nuovo ruolo dei Confidi

In questo scenario, i Confidi tornano a essere protagonisti.
Dopo anni in cui il canale diretto Fondo–banca aveva dominato, il legislatore riconosce ora il valore di prossimità dei Confidi, soprattutto per le micro e piccole imprese che necessitano di un supporto consulenziale e relazionale oltre che finanziario.

I Confidi possono rilasciare garanzie dirette alle banche e beneficiare, a loro volta, di una controgaranzia o riassicurazione del Fondo.
In pratica, il Fondo garantisce una quota (fino all’80–90%) della garanzia rilasciata dal Confidi, che diventa così più forte e più facilmente accettata dal sistema bancario.

La controgaranzia è lo schema più diffuso: la banca ottiene una garanzia dal Confidi, e quest’ultimo, a sua volta, è coperto dal Fondo.
La riassicurazione, invece, è utile per i Confidi più strutturati (spesso vigilati ex art. 106 TUB), che gestiscono portafogli ampi e hanno la necessità di espandere la propria capacità di rischio.

Prezzo, vigilanza e limiti operativi

Un altro punto centrale riguarda il pricing della garanzia.
Le recenti misure del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MiMIT), aggiornate con il decreto 8 agosto 2025, prevedono che i Confidi possano applicare un premio commisurato esclusivamente ai costi amministrativi di istruttoria e gestione, con l’obiettivo di evitare distorsioni di mercato e garantire trasparenza.

Per contro, viene ribadito che i Confidi non possono rilasciare garanzie fuori dal perimetro autorizzato: il rischio di “rilascio abusivo” rimane una criticità, soprattutto per i Confidi minori.
Da qui l’importanza di un’attenta compliance interna, dell’aggiornamento dei manuali operativi e del rispetto delle Disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia.

Fondo e Confidi: sinergie operative nel 2026

Il 2026 vedrà quindi tre canali principali di operatività:

  1. Garanzia diretta del Fondo (80% investimenti / 50% liquidità) – canale rapido e standardizzato.

  2. Garanzia Confidi + controgaranzia Fondo – indicata per imprese con profilo di rischio medio-alto o situazioni di ristrutturazione.

  3. Garanzia Confidi + riassicurazione Fondo – adatta ai Confidi strutturati, per massimizzare la leva di credito.

Questi schemi possono coesistere in funzione del tipo di impresa e dell’obiettivo del finanziamento.
Va ricordato che ogni operazione è comunque soggetta alla normativa sugli aiuti di Stato: in genere in regime “de minimis” o in alternativa nel quadro del Regolamento (UE) 651/2014 (GBER). La corretta scelta del regime è essenziale per non saturare i massimali di aiuto e preservare margini per futuri incentivi.

Le implicazioni pratiche

Per le PMI, il messaggio è chiaro: nel 2026 sarà fondamentale presentare progetti d’investimento ben strutturati, con indicatori economico-finanziari solidi e un profilo di rischio compatibile con i criteri MCC. La garanzia pubblica tornerà ad essere un fattore di merito, non una sostituzione della capacità di credito.

Per le banche, la riforma impone un maggiore coordinamento con i Confidi, specialmente nei territori o nei settori dove la relazione di prossimità e la conoscenza diretta dell’impresa fanno la differenza.
Il Confidi, infatti, non si limita a rilasciare la garanzia, ma accompagna l’impresa nel dialogo con l’istituto di credito e ne monitora l’andamento nel tempo.

Infine, per i Confidi stessi, il 2026 rappresenta un anno di transizione: sarà necessario dimostrare competenza tecnica, trasparenza gestionale e sostenibilità.
Il rilascio delle garanzie non potrà più essere considerato un’attività accessoria, ma un vero e proprio servizio finanziario, da svolgere secondo logiche industriali e criteri prudenziali.

Conclusioni

La riforma del Fondo di Garanzia 2026 segna un punto di equilibrio tra politica industriale e sostenibilità finanziaria.
Da un lato, si rafforza la logica “pro-investimento”, con un Fondo più selettivo ma più efficiente.
Dall’altro, si valorizza il ruolo dei Confidi come anello di congiunzione tra il sistema bancario e il tessuto produttivo locale.

Se ben attuata, la riforma potrà restituire al Fondo la sua funzione originaria: non solo garantire i prestiti, ma premiare le imprese sane, innovative e capaci di creare sviluppo

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