La direzione e il coordinamento della capogruppo: responsabilità, prassi e strumenti di governo societario

Premessa: la logica del gruppo e la funzione di direzione e coordinamento

Nel contesto dei gruppi societari, la direzione e il coordinamento rappresentano l’attività mediante la quale la società capogruppo orienta le scelte strategiche, economiche e organizzative delle controllate, perseguendo un interesse unitario di gruppo.
L’ordinamento italiano, con il D.Lgs. 6/2003 (riforma del diritto societario), ha introdotto una disciplina organica di tale fenomeno agli artt. 2497 e seguenti del codice civile, riconoscendo — per la prima volta — la legittimità di una gestione accentrata purché non leda gli interessi dei soci e dei creditori delle società eterodirette.

Il quadro normativo: artt. 2497–2497-septies c.c.

Secondo l’art. 2497 c.c., risponde per i danni cagionati alla redditività e al valore della partecipazione sociale o al patrimonio della società soggetta a direzione e coordinamento:

“Chi, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agisce nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui, in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale”.

La responsabilità è quindi di tipo extracontrattuale, con natura aquiliana, ma con alcune peculiarità:

  • si fonda su una presunzione di imputabilità alla capogruppo, superabile con la prova di aver agito nell’interesse unitario del gruppo e di aver compensato gli effetti negativi (art. 2497, co. 1, ult. parte);

  • la legittimazione attiva spetta ai soci di minoranza e ai creditori sociali della controllata.

L’art. 2497-bis c.c. impone la pubblicità dell’attività di direzione e coordinamento, mediante indicazione negli atti e nella corrispondenza della società soggetta, nonché al Registro delle Imprese.
Il mancato adempimento può comportare responsabilità amministrative e sanzioni in caso di occultamento.

Giurisprudenza di riferimento

La giurisprudenza ha chiarito e ampliato i contorni applicativi della norma:

  • Cass. civ., Sez. I, 19 aprile 2018, n. 9672: la direzione e coordinamento sussiste anche in assenza di vincoli formali, qualora emerga un’influenza sistematica sulle scelte gestionali della controllata.

  • Cass. civ., Sez. I, 18 febbraio 2016, n. 3180: l’interesse di gruppo è legittimo se consente benefici compensativi in prospettiva di medio periodo per la società eterodiretta.

  • Cass. civ., Sez. I, 6 giugno 2019, n. 15470: è configurabile responsabilità della capogruppo quando la gestione accentrata si traduca in un depauperamento della controllata o in un sacrificio non giustificato da sinergie complessive.

La prassi operativa: come si esercita la direzione e coordinamento

L’attività di direzione e coordinamento si esprime in un insieme di atti non necessariamente formali, ma riconducibili a indirizzi strategici e gestionali, quali:

  • definizione di linee guida economico-finanziarie e di bilancio;

  • accentramento di funzioni amministrative o gestionali (es. tesoreria di gruppo, HR, sistemi informativi);

  • approvazione dei budget e monitoraggio delle performance;

  • coordinamento dei flussi informativi e reporting infragruppo;

  • adozione di politiche comuni di sostenibilità, marchio e governance.

Per contro, la capogruppo non può ingerirsi nella gestione quotidiana o compiere atti di amministrazione diretta, che restano di competenza esclusiva degli organi amministrativi della controllata (art. 2380-bis c.c. per le S.p.A. e art. 2475 per le S.r.l.).

Strumenti di formalizzazione: delibera di coordinamento e regolamento di gruppo

In ottica di buona governance, è opportuno che la capogruppo adotti specifici strumenti di formalizzazione:

  • una delibera del CdA o dell’assemblea che definisca l’ambito, i principi e i limiti dell’attività di direzione e coordinamento;

  • un “Regolamento di gruppo” che disciplini:

    • il perimetro delle società soggette;

    • i flussi informativi obbligatori;

    • le modalità di approvazione dei budget e delle politiche comuni;

    • le regole di compensazione degli effetti negativi derivanti da scelte strategiche accentrate.

Tale documentazione rappresenta anche una tutela probatoria in caso di contestazioni giudiziali, dimostrando l’adozione di principi di corretta gestione e di accountability.

Profili di responsabilità e tutela

La responsabilità ex art. 2497 c.c. si fonda su tre presupposti:

  1. Esercizio effettivo della direzione e coordinamento;

  2. Violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale;

  3. Nocumento patrimoniale per la società eterodiretta, i soci o i creditori.

La capogruppo può escludere la propria responsabilità provando che:

  • l’atto lesivo è stato compiuto nell’interesse unitario di gruppo;

  • vi è stato un vantaggio compensativo per la controllata (anche futuro);

  • le decisioni sono state adottate nel rispetto di procedure formalizzate e tracciabili.

Attività pratiche e compliance organizzativa

Nella pratica professionale, un corretto esercizio di direzione e coordinamento prevede:

  • Predisposizione di un organigramma di gruppo e di una mappa delle partecipazioni;

  • Adozione di un modello di governance integrata, con reporting centralizzato e responsabilità definite;

  • Verifica periodica delle ricadute economico-finanziarie delle scelte accentrate;

  • Informativa di gruppo nel bilancio (art. 2497-bis, co. 2 c.c.);

  • Rendicontazione ESG unitaria in caso di società benefit o capogruppo soggette a CSRD;

  • Eventuale formalizzazione di una delibera di coordinamento ai fini civilistici e probatori.

Conclusioni: un equilibrio tra controllo e autonomia

La disciplina della direzione e coordinamento rappresenta un delicato equilibrio tra l’interesse unitario del gruppo e l’autonomia gestionale delle singole società.
L’approccio professionale deve fondarsi su:

  • trasparenza,

  • formalizzazione dei processi decisionali,

  • accountability documentata,

  • e valutazione economica dei benefici e dei sacrifici generati dall’attività di gruppo.

Solo in questo modo la capogruppo potrà esercitare un controllo consapevole e legittimo, evitando rischi di responsabilità e consolidando la propria funzione strategica.

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Riferimenti normativi e giurisprudenziali principali

  • Artt. 2497 – 2497-septies c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, 19.04.2018, n. 9672

  • Cass. civ., Sez. I, 18.02.2016, n. 3180

  • Cass. civ., Sez. I, 06.06.2019, n. 15470

  • Trib. Milano, 14.10.2019 – Sulla necessità di tracciabilità delle decisioni e dimostrazione del vantaggio compensativo.

  • CNDCEC – Linee guida su governance e gruppo societario (2021)