Con la Legge di Bilancio pubblicata a fine 2025 il legislatore riporta in primo piano una misura che richiama, in modo evidente, l’esperienza dell’iperammortamento degli anni passati.
Non si utilizza più formalmente questa denominazione, ma il meccanismo è sostanzialmente lo stesso: una maggiorazione del costo fiscalmente rilevante dei beni agevolabili, che consente una deduzione più elevata attraverso le quote di ammortamento o i canoni di leasing.
La nuova disciplina si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 e prevede percentuali di maggiorazione articolate per scaglioni, fino a raggiungere livelli molto significativi per gli investimenti di importo più contenuto.
Chi ha già gestito le precedenti agevolazioni “Industria 4.0” riconoscerà subito l’impianto generale. Tuttavia, il contesto normativo e operativo è oggi più selettivo e richiede una maggiore attenzione, soprattutto quando gli investimenti avvengono all’interno di gruppi societari.
Il perimetro dell’agevolazione e il ritorno dei concetti chiave
Rientrano nella maggiorazione del costo:
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i beni strumentali materiali e immateriali nuovi riconducibili agli elenchi 4.0, a condizione che siano interconnessi ai sistemi aziendali di gestione della produzione o della rete di fornitura;
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specifici beni materiali destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, con regole e limiti puntuali.
La norma, quindi, non introduce concetti rivoluzionari, ma riporta al centro alcuni requisiti che la prassi degli anni passati ha già chiarito in modo molto netto. In particolare, tornano ad essere decisivi:
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la novità del bene;
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la strumentalità all’attività d’impresa;
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la corretta determinazione del costo fiscalmente rilevante;
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la tracciabilità tecnica e documentale dell’investimento.
Su questi elementi si gioca, ancora una volta, la tenuta dell’agevolazione.
Il requisito della “novità” del bene: un principio noto, ma spesso sottovalutato
La prassi amministrativa consolidata è sempre stata chiara: il bene agevolabile deve essere nuovo di fabbrica.
La semplice esposizione a fini dimostrativi non fa venir meno il requisito, ma qualsiasi utilizzo che vada oltre la mera esposizione è incompatibile con l’agevolazione.
Questo principio, apparentemente scontato, assume un peso specifico molto elevato quando il fornitore non è un soggetto terzo indipendente, ma una società partecipata o controllata.
La vera novità del 2026: la produzione UE/SEE
Il profilo realmente innovativo della disciplina 2026 è l’introduzione del requisito della produzione del bene in ambito UE/SEE.
Non è sufficiente che il bene sia acquistato da un fornitore europeo: ciò che conta è dove il bene è effettivamente prodotto.
Questo passaggio rende indispensabile una maggiore attenzione alla filiera produttiva, soprattutto per macchinari complessi o per beni acquistati all’interno di gruppi multinazionali.
È un requisito che non incide solo sugli acquisti “esterni”, ma che diventa centrale anche nelle operazioni infragruppo.
Acquisti infragruppo: nessun divieto, ma maggiore responsabilità
È opportuno chiarire subito un punto fondamentale:
la normativa non vieta l’accesso all’iperammortamento 2026 in caso di acquisto di beni da società partecipate, controllate o collegate.
Il legislatore non introduce alcuna preclusione legata alla natura del fornitore. L’agevolazione resta ancorata esclusivamente al rispetto dei requisiti generali dell’investimento, che sono gli stessi per tutti, indipendentemente dal fatto che il bene sia acquistato da un soggetto indipendente o da una società del gruppo.
In altre parole, non rileva “chi vende”, ma “che cosa viene acquistato” e “a quali condizioni”.
Questa impostazione è perfettamente coerente con la prassi sviluppata negli anni precedenti: il rapporto partecipativo non è mai stato considerato, di per sé, una causa ostativa all’agevolazione. È però un fattore di attenzione, che richiede una maggiore qualità della prova.
Prezzo e costo fiscalmente rilevante negli acquisti da partecipate
Negli acquisti infragruppo, uno dei primi profili osservati in sede di controllo è la congruità del prezzo.
Il beneficio si calcola sul costo fiscalmente rilevante del bene e, in presenza di rapporti di controllo o collegamento, è naturale che l’Amministrazione finanziaria verifichi che tale costo non sia stato “costruito” al solo fine di amplificare l’agevolazione.
La difesa, in questi casi, non è affidata a un singolo documento, ma alla coerenza complessiva dell’operazione: logiche industriali chiare, policy di gruppo, comparabili di mercato, razionalità economica dell’investimento.
Quando l’operazione ha una sostanza reale, il profilo fiscale diventa una conseguenza, non il presupposto.
La prova della novità del bene negli acquisti infragruppo
Se il venditore è una società del gruppo, la dimostrazione della novità del bene diventa particolarmente delicata.
È fondamentale poter escludere che il bene sia stato utilizzato, anche solo temporaneamente, per test produttivi, noleggi interni o attività operative.
In questo contesto, assumono grande importanza:
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le clausole contrattuali;
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le dichiarazioni del venditore;
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la documentazione di consegna, installazione e collaudo.
Non si tratta di formalismi, ma di strumenti essenziali per dimostrare che il bene entra nella disponibilità dell’utilizzatore per la prima volta proprio in occasione dell’investimento agevolato.
Infragruppo internazionale e produzione UE/SEE
Quando il gruppo è internazionale, le verifiche si intensificano ulteriormente.
Un bene acquistato da una consociata europea, ma prodotto extra UE, potrebbe non soddisfare il requisito richiesto dalla norma.
In questi casi, la tracciabilità dell’origine produttiva non è un dettaglio secondario, ma un elemento strutturale dell’agevolazione.
Dichiarazioni del produttore, schede tecniche e documentazione di filiera diventano parte integrante del dossier difensivo.
Riorganizzazioni societarie e circolazione dei beni nel gruppo
Un’ultima attenzione va riservata alle operazioni straordinarie successive all’acquisto: conferimenti, fusioni, trasferimenti infragruppo o destinazione del bene all’estero.
La disciplina prevede regole specifiche per evitare la perdita delle quote residue di maggiorazione, ma solo a condizioni precise.
Per questo motivo, l’iperammortamento 2026 non può essere gestito come un evento isolato: deve essere coerente con il ciclo di vita del bene e con la strategia complessiva del gruppo.
Conclusioni
L’iperammortamento 2026 rappresenta una leva fiscale potente, ma selettiva.
Non penalizza gli acquisti infragruppo, né introduce automatismi sfavorevoli per chi opera all’interno di gruppi societari. Tuttavia, richiede un approccio più consapevole e strutturato.
L’acquisto di beni da società partecipate consente di beneficiare dell’agevolazione, a condizione che siano rispettati – e soprattutto dimostrabili – gli stessi requisiti generali validi per tutti: bene nuovo, strumentale, correttamente interconnesso, congruo nel prezzo e, nel nuovo impianto normativo, prodotto in UE/SEE.
In definitiva, l’iperammortamento 2026 non premia l’improvvisazione, ma la qualità della progettazione e della documentazione. Ed è proprio negli acquisti infragruppo che questa differenza emerge con maggiore evidenza.