Negli ultimi mesi il tema del credito d’imposta Ricerca e Sviluppo è tornato al centro dell’attenzione a seguito di una serie di importanti pronunce giurisprudenziali.
L’interesse degli operatori è stato recentemente alimentato dalla sentenza del TAR Lazio n. 4772 del 13 marzo 2026 e dalla successiva sentenza n. 8013 del 4 maggio 2026, che hanno escluso la possibilità di applicare retroattivamente i criteri del Manuale OCSE e di Frascati alle annualità precedenti al loro recepimento normativo. Secondo i giudici, la spettanza del credito deve essere valutata sulla base della disciplina vigente nel periodo in cui l’investimento è stato effettuato, senza introdurre ex post requisiti tecnici più restrittivi.
Molti commentatori hanno interpretato queste pronunce come una svolta radicale nella gestione del credito R&S.
In realtà, per comprendere correttamente la portata delle decisioni più recenti, occorre inserirle all’interno di un percorso evolutivo più ampio che comprende:
- la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 34419/2023;
- la successiva giurisprudenza sul tema del credito inesistente e del credito non spettante;
- il D.Lgs. 87/2024 che ha riformulato le relative definizioni;
- l’Atto di indirizzo del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° luglio 2025;
- la procedura di certificazione tecnica introdotta presso il MIMIT.
È il combinato disposto di questi interventi, e non la singola sentenza, a ridefinire oggi il quadro delle verifiche sul credito d’imposta Ricerca e Sviluppo.
La vera novità delle sentenze del 2025 e del 2026
Le recenti pronunce non affermano che ogni credito R&S sia automaticamente legittimo.
I giudici hanno però ribadito un principio fondamentale: l’Amministrazione finanziaria non può contestare investimenti effettuati in anni precedenti utilizzando criteri tecnico-scientifici introdotti successivamente.
In particolare, il TAR Lazio ha chiarito che il Manuale di Frascati e i relativi criteri di novità, sistematicità, incertezza e riproducibilità non possono essere utilizzati come parametro vincolante per valutare attività svolte nel periodo 2015-2019, poiché tali criteri non risultavano formalmente recepiti dalla normativa vigente in quegli anni.
Lo stesso orientamento è stato successivamente confermato anche da ulteriori pronunce amministrative e tributarie del 2026.
Cosa ha detto la Cassazione
La sentenza delle Sezioni Unite n. 34419/2023 rappresenta uno dei pilastri dell’attuale evoluzione interpretativa.
La Suprema Corte ha infatti chiarito che non ogni contestazione relativa a un credito d’imposta può essere automaticamente qualificata come credito inesistente.
La distinzione tra credito inesistente e credito non spettante assume un’importanza decisiva poiché incide sui termini di recupero, sulle sanzioni applicabili e sugli strumenti di tutela del contribuente.
Successivamente, anche la normativa è intervenuta recependo tale impostazione attraverso il D.Lgs. 87/2024 e i successivi indirizzi ministeriali.
Dove si colloca la certificazione MIMIT
È proprio in questo contesto che assume particolare rilevanza la nuova procedura di certificazione tecnica prevista dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
La certificazione nasce con l’obiettivo di ridurre il contenzioso derivante dalle valutazioni tecnico-scientifiche, attribuendo a soggetti qualificati il compito di verificare la riconducibilità dei progetti alle attività di Ricerca e Sviluppo, Innovazione Tecnologica e Design.
In caso di esito positivo, la certificazione produce effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria con riferimento alla qualificazione tecnica del progetto.
Per questo motivo sarebbe errato leggere le recenti sentenze come una smentita della certificazione MIMIT.
Al contrario.
Le pronunce del TAR Lazio e la nuova procedura ministeriale sembrano muoversi nella stessa direzione: evitare che valutazioni tecniche formulate ex post possano compromettere investimenti realizzati sulla base delle regole vigenti al momento della loro effettuazione.
Conclusioni
La sentenza del TAR Lazio del 2026 rappresenta certamente una tappa importante nell’evoluzione del credito d’imposta Ricerca e Sviluppo.
Tuttavia, il suo significato non può essere compreso isolatamente.
Le decisioni del TAR, la giurisprudenza della Cassazione, il D.Lgs. 87/2024, l’Atto di indirizzo MEF del 2025 e la certificazione MIMIT stanno progressivamente costruendo un sistema nel quale le contestazioni devono distinguere con precisione tra frode, errore, difetto documentale e valutazione tecnico-scientifica.
Per le imprese il messaggio è chiaro: la tutela non deriva dall’assenza di controlli, ma dalla capacità di dimostrare correttamente il percorso di ricerca svolto, supportato da adeguata documentazione tecnica, amministrativa e fiscale.
A mio avviso questa è la versione più solida che puoi pubblicare oggi: tecnica, autorevole, aggiornata al 2026 e soprattutto coerente con la nuova certificazione MIMIT, evitando di dare al lettore l’impressione che una singola sentenza abbia “azzerato” tutto il sistema.
Un check-up oggi può evitare problemi domani
Molte imprese scoprono le criticità della propria documentazione Ricerca & Sviluppo soltanto quando ricevono una richiesta di chiarimenti o, peggio, un atto di recupero da parte dell’Amministrazione finanziaria. In quel momento, però, ricostruire attività svolte anni prima può diventare complesso, costoso e talvolta insufficiente.
Per questo motivo consiglio sempre di effettuare una verifica preventiva del fascicolo tecnico e documentale a supporto dei crediti già maturati. Un’analisi preliminare consente di individuare eventuali aree di rischio, valutare la solidità delle evidenze disponibili e, se necessario, integrare la documentazione prima che si trasformi in un contenzioso.
Se la vostra impresa ha beneficiato del credito d’imposta Ricerca & Sviluppo, Innovazione Tecnologica, Design o 4.0 negli ultimi anni e desiderate comprendere il livello di tenuta della documentazione predisposta, i consulenti di Semplifymybusiness sono disponibili per un assessment preliminare riservato finalizzato ad individuare eventuali criticità e possibili azioni correttive.
La miglior difesa di un credito d’imposta non nasce durante una verifica fiscale. Nasce molto prima, quando c’è ancora il tempo per mettere in ordine le prove.