Introduzione
Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2023/1115, noto come EUDR – European Union Deforestation Regulation, l’Unione Europea ha introdotto un quadro normativo vincolante volto a garantire che i prodotti immessi nel mercato europeo siano “deforestation-free” e conformi alle leggi ambientali e forestali dei Paesi d’origine.
Sebbene l’EUDR sia pensato per materie prime agricole come legno, gomma, cacao, soia e olio di palma, i suoi effetti si estendono anche a settori industriali trasversali, compreso quello del trattamento dell’acqua, che utilizza materiali, imballi o componentistica potenzialmente soggetti alla norma.
Il quadro normativo di riferimento
Il Regolamento (UE) 2023/1115 del 31 maggio 2023 – in vigore dal 29 giugno 2023 e applicabile dal 30 dicembre 2025 (dal 30 giugno 2026 per PMI) – abroga e sostituisce il precedente Reg. (UE) 995/2010 (EUTR).
Il suo obiettivo è interrompere il legame tra commercio internazionale e deforestazione attraverso un sistema di due diligence obbligatoria, tracciabilità geografica e valutazione del rischio.
Riferimenti correlati:
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Direttiva (UE) 2020/2184 sulle acque destinate al consumo umano;
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Regolamento (UE) 2020/852 (Tassonomia);
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Direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD);
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CAM “Case dell’Acqua” (D.M. 7 marzo 2025 – in consultazione).
Impatto per il comparto idrico
a) Prodotti e componenti a rischio
Le imprese del settore acqua – produttori di erogatori, refrigeratori, sistemi di filtrazione, impianti per uso civile o vending – sono coinvolte nell’EUDR in quanto utilizzano o commercializzano prodotti contenenti:
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Legno o derivati (strutture, pannelli, rivestimenti, espositori);
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Gomma naturale (O-ring, guarnizioni, membrane, tubazioni);
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Imballaggi in legno o cartone;
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Accessori promozionali o arredi contenenti materiali EUDR-sensibili.
Ogni azienda deve quindi garantire che nessuno di questi materiali provenga da aree deforestate dopo il 31 dicembre 2020.
b) Attori interessati
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Operatori: chi immette per la prima volta i prodotti sul mercato UE (es. importatori o produttori).
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Trader e distributori: soggetti che rivendono o noleggiano prodotti già immessi, ma devono conservare la tracciabilità e cooperare alle verifiche.
Obblighi principali secondo l’art. 3 del Regolamento
Per essere conformi all’EUDR, i prodotti devono:
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Essere deforestation-free;
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Essere legalmente prodotti nel Paese d’origine;
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Essere accompagnati da una dichiarazione di due diligence che attesti i controlli effettuati.
Ogni operatore deve implementare un sistema di due diligence composto da:
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Raccolta informazioni (fornitori, coordinate geografiche, licenze, certificazioni);
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Valutazione del rischio basata sul Paese, sul fornitore e sul tipo di materia prima;
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Mitigazione del rischio, con audit o sostituzione dei fornitori non conformi;
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Archiviazione e aggiornamento periodico dei fascicoli di tracciabilità.
Applicazione pratica nel settore acqua
a) Mappatura e classificazione fornitori
Le imprese dovranno identificare i materiali soggetti a rischio EUDR e classificarli per origine geografica.
Esempi pratici:
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Guarnizioni in gomma naturale provenienti dal Sud-Est asiatico → rischio alto;
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Pannelli in legno provenienti da Paesi UE con certificazioni FSC → rischio basso.
b) Due diligence documentale
Ogni prodotto o lotto dovrà essere accompagnato da un fascicolo tecnico EUDR, contenente:
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dichiarazioni dei fornitori;
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coordinate geografiche della produzione (quando disponibili);
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certificazioni (FSC, PEFC, Rainforest Alliance, ecc.);
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eventuali audit o report di verifica.
c) Integrazione nei sistemi aziendali
Le imprese del settore possono gestire la conformità EUDR:
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integrando la due diligence nel sistema qualità ISO 9001/14001 o nel bilancio di sostenibilità;
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aggiornando i contratti di fornitura con clausole EUDR;
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utilizzando piattaforme digitali di tracciabilità o software ESG.
Collegamento con CAM e criteri ESG
L’EUDR si inserisce perfettamente nel percorso di sostenibilità del comparto idrico, già orientato ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) e alla rendicontazione ESG.
In particolare:
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i CAM 2025 per le Case dell’Acqua richiederanno la dimostrazione della tracciabilità dei materiali impiegati;
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le società benefit potranno inserire la conformità EUDR come impatto ambientale misurabile nel bilancio d’impatto;
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la CSRD imporrà di rendicontare la conformità delle filiere di fornitura nei report di sostenibilità.
In prospettiva, la conformità EUDR diverrà un prerequisito per partecipare a bandi pubblici e gare verdi.
Tempistiche e regime sanzionatorio
| Categoria impresa | Applicazione obbligatoria |
|---|---|
| Grandi imprese | 30 dicembre 2025 |
| Micro e PMI | 30 giugno 2026 |
Le sanzioni previste (art. 33 EUDR) includono:
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multe fino al 4 % del fatturato UE,
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confisca o blocco dei prodotti non conformi,
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esclusione temporanea dal mercato europeo.
In Italia le autorità competenti saranno verosimilmente MASE, ICQRF e Dogane, con controlli su importazioni, filiere e dichiarazioni doganali.
Vantaggi competitivi e raccomandazioni
Adeguarsi tempestivamente all’EUDR offre benefici concreti:
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rafforza la credibilità ESG dell’impresa;
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migliora l’accesso a bandi pubblici e fondi green;
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riduce il rischio di sanzioni e di interruzione della supply chain;
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accresce il valore reputazionale nei confronti di clienti istituzionali e GDO.
Raccomandazioni operative:
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Avviare subito una mappatura dei materiali e fornitori;
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Aggiornare i contratti con clausole di tracciabilità EUDR;
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Integrare la due diligence nei protocolli ESG o nel bilancio d’impatto;
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Mantenere un registro EUDR interno con audit periodici e prove documentali.
Conclusione
L’EUDR non è un adempimento formale, ma un cambio di paradigma nella governance ambientale.
Per il settore del trattamento dell’acqua – dove sostenibilità, qualità e innovazione tecnologica sono già centrali – rappresenta l’occasione per consolidare la leadership europea nella transizione ecologica.
Un’azienda che dimostra tracciabilità delle proprie forniture, controllo delle origini dei materiali e trasparenza nei processi produttivi non solo si conforma alla norma, ma diventa esempio di economia sostenibile e circolare.
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Riferimenti normativi essenziali
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Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 31 maggio 2023 – GUUE L 150/206
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Direttiva (UE) 2020/2184 – Acque destinate al consumo umano
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Regolamento (UE) 2020/852 – Tassonomia delle attività sostenibili
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Direttiva (UE) 2022/2464 – Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
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D.M. 7 marzo 2025 – CAM “Case dell’Acqua” (bozza in consultazione)