Come cambia la conformità ambientale per produttori, distributori e società benefit del comparto idrico

Introduzione

Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2023/1115, noto come EUDR – European Union Deforestation Regulation, l’Unione Europea ha introdotto un quadro normativo vincolante volto a garantire che i prodotti immessi nel mercato europeo siano “deforestation-free” e conformi alle leggi ambientali e forestali dei Paesi d’origine.

Sebbene l’EUDR sia pensato per materie prime agricole come legno, gomma, cacao, soia e olio di palma, i suoi effetti si estendono anche a settori industriali trasversali, compreso quello del trattamento dell’acqua, che utilizza materiali, imballi o componentistica potenzialmente soggetti alla norma.

Il quadro normativo di riferimento

Il Regolamento (UE) 2023/1115 del 31 maggio 2023 – in vigore dal 29 giugno 2023 e applicabile dal 30 dicembre 2025 (dal 30 giugno 2026 per PMI) – abroga e sostituisce il precedente Reg. (UE) 995/2010 (EUTR).
Il suo obiettivo è interrompere il legame tra commercio internazionale e deforestazione attraverso un sistema di due diligence obbligatoria, tracciabilità geografica e valutazione del rischio.

Riferimenti correlati:

  • Direttiva (UE) 2020/2184 sulle acque destinate al consumo umano;

  • Regolamento (UE) 2020/852 (Tassonomia);

  • Direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD);

  • CAM “Case dell’Acqua” (D.M. 7 marzo 2025 – in consultazione).

Impatto per il comparto idrico

a) Prodotti e componenti a rischio

Le imprese del settore acqua – produttori di erogatori, refrigeratori, sistemi di filtrazione, impianti per uso civile o vending – sono coinvolte nell’EUDR in quanto utilizzano o commercializzano prodotti contenenti:

  • Legno o derivati (strutture, pannelli, rivestimenti, espositori);

  • Gomma naturale (O-ring, guarnizioni, membrane, tubazioni);

  • Imballaggi in legno o cartone;

  • Accessori promozionali o arredi contenenti materiali EUDR-sensibili.

Ogni azienda deve quindi garantire che nessuno di questi materiali provenga da aree deforestate dopo il 31 dicembre 2020.

b) Attori interessati

  • Operatori: chi immette per la prima volta i prodotti sul mercato UE (es. importatori o produttori).

  • Trader e distributori: soggetti che rivendono o noleggiano prodotti già immessi, ma devono conservare la tracciabilità e cooperare alle verifiche.

Obblighi principali secondo l’art. 3 del Regolamento

Per essere conformi all’EUDR, i prodotti devono:

  1. Essere deforestation-free;

  2. Essere legalmente prodotti nel Paese d’origine;

  3. Essere accompagnati da una dichiarazione di due diligence che attesti i controlli effettuati.

Ogni operatore deve implementare un sistema di due diligence composto da:

  • Raccolta informazioni (fornitori, coordinate geografiche, licenze, certificazioni);

  • Valutazione del rischio basata sul Paese, sul fornitore e sul tipo di materia prima;

  • Mitigazione del rischio, con audit o sostituzione dei fornitori non conformi;

  • Archiviazione e aggiornamento periodico dei fascicoli di tracciabilità.

Applicazione pratica nel settore acqua

a) Mappatura e classificazione fornitori

Le imprese dovranno identificare i materiali soggetti a rischio EUDR e classificarli per origine geografica.
Esempi pratici:

  • Guarnizioni in gomma naturale provenienti dal Sud-Est asiatico → rischio alto;

  • Pannelli in legno provenienti da Paesi UE con certificazioni FSC → rischio basso.

b) Due diligence documentale

Ogni prodotto o lotto dovrà essere accompagnato da un fascicolo tecnico EUDR, contenente:

  • dichiarazioni dei fornitori;

  • coordinate geografiche della produzione (quando disponibili);

  • certificazioni (FSC, PEFC, Rainforest Alliance, ecc.);

  • eventuali audit o report di verifica.

c) Integrazione nei sistemi aziendali

Le imprese del settore possono gestire la conformità EUDR:

  • integrando la due diligence nel sistema qualità ISO 9001/14001 o nel bilancio di sostenibilità;

  • aggiornando i contratti di fornitura con clausole EUDR;

  • utilizzando piattaforme digitali di tracciabilità o software ESG.

Collegamento con CAM e criteri ESG

L’EUDR si inserisce perfettamente nel percorso di sostenibilità del comparto idrico, già orientato ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) e alla rendicontazione ESG.
In particolare:

  • i CAM 2025 per le Case dell’Acqua richiederanno la dimostrazione della tracciabilità dei materiali impiegati;

  • le società benefit potranno inserire la conformità EUDR come impatto ambientale misurabile nel bilancio d’impatto;

  • la CSRD imporrà di rendicontare la conformità delle filiere di fornitura nei report di sostenibilità.

In prospettiva, la conformità EUDR diverrà un prerequisito per partecipare a bandi pubblici e gare verdi.

Tempistiche e regime sanzionatorio

Categoria impresa Applicazione obbligatoria
Grandi imprese 30 dicembre 2025
Micro e PMI 30 giugno 2026

Le sanzioni previste (art. 33 EUDR) includono:

  • multe fino al 4 % del fatturato UE,

  • confisca o blocco dei prodotti non conformi,

  • esclusione temporanea dal mercato europeo.

In Italia le autorità competenti saranno verosimilmente MASE, ICQRF e Dogane, con controlli su importazioni, filiere e dichiarazioni doganali.

Vantaggi competitivi e raccomandazioni

Adeguarsi tempestivamente all’EUDR offre benefici concreti:

  • rafforza la credibilità ESG dell’impresa;

  • migliora l’accesso a bandi pubblici e fondi green;

  • riduce il rischio di sanzioni e di interruzione della supply chain;

  • accresce il valore reputazionale nei confronti di clienti istituzionali e GDO.

Raccomandazioni operative:

  1. Avviare subito una mappatura dei materiali e fornitori;

  2. Aggiornare i contratti con clausole di tracciabilità EUDR;

  3. Integrare la due diligence nei protocolli ESG o nel bilancio d’impatto;

  4. Mantenere un registro EUDR interno con audit periodici e prove documentali.

Conclusione

L’EUDR non è un adempimento formale, ma un cambio di paradigma nella governance ambientale.
Per il settore del trattamento dell’acqua – dove sostenibilità, qualità e innovazione tecnologica sono già centrali – rappresenta l’occasione per consolidare la leadership europea nella transizione ecologica.

Un’azienda che dimostra tracciabilità delle proprie forniture, controllo delle origini dei materiali e trasparenza nei processi produttivi non solo si conforma alla norma, ma diventa esempio di economia sostenibile e circolare.

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Riferimenti normativi essenziali

  • Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 31 maggio 2023 – GUUE L 150/206

  • Direttiva (UE) 2020/2184 – Acque destinate al consumo umano

  • Regolamento (UE) 2020/852 – Tassonomia delle attività sostenibili

  • Direttiva (UE) 2022/2464 – Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

  • D.M. 7 marzo 2025 – CAM “Case dell’Acqua” (bozza in consultazione)