Uno degli adempimenti caratteristici cui sono tenute le società benefit è la redazione della relazione di impatto, un documento che va allegato al bilancio e che deve essere pubblicato anche sul sito della società. Ecco cosa deve includere, questa relazione.
Relazione di impatto: cosa scrivere nel documento?
Cosa deve contenere la relazione di impatto di una Società Benefit? È scritto chiaramente nel testo della Legge 208/2015 – la norma istitutiva per questo tipo di società – all’art.1 comma 382:
La società benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:
a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
b) la valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell’allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell’allegato 5 annesso alla presente legge;
c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.
Nella relazione di impatto ci si deve quindi focalizzare sugli obiettivi di beneficio comune indicati nello statuto, sul loro raggiungimento e sugli obiettivi da raggiungere per l’anno successivo.
Un altro elemento molto importante, che va inserito nel documento, è quello legato all’impatto che la società benefit ha creato nell’ambiente, nelle persone e con gli stakeholders con cui interagisce.
L’impatto si genera in una ottica di lungo periodo ed è il risultato degli outcome aziendali, che a loro volta sono legati agli output generati dalla attività aziendale, in una catena che parte dagli input di fattori produttivi.
Come si fa la valutazione d’impatto?
Lo standard di valutazione utilizzato nella relazione di impatto deve possedere una serie di caratteristiche che sono indicate dal legislatore nell’allegato 4 alla legge istitutiva.
Esso deve essere:
- Esauriente ed articolato;
- Sviluppato da un ente che non è collegato alla società benefit
- Credibile;
- Trasparente.
La legge non ne individua uno specifico, ma indica le caratteristiche che deve possedere.
Tra i più noti ed utilizzati ricordiamo il B.I.A. (il B-corp impact assestment), lo SROI (Social Return On Investment), il GRI (Global Reporting Initiative) e il modello SABI della Fondazione Buon Lavoro.
Le aree su cui si andrà quindi a focalizzare lo standard di valutazione sono:
- Governo dell’impresa,
- Lavoratori,
- Altri portatori di interesse,
- Ambiente.
Non è ancora chiaro se la valutazione dell’impatto riguardi solo le specifiche finalità di beneficio comune indicate nello statuto, o se debba essere invece utilizzata per valutare l’impatto della società in tutte le aree della gestione indicate nella legge. Per questo si attendono chiarimenti. Tuttavia dal mio punto di vista quello che bisogna andare a valutare è l’impatto oltre le finalità di beneficio comune, andando cioè a indagare le conseguenze che l’attività societaria ha sugli stakeholders in tutte le aree di loro pertinenza.
È sempre obbligatorio farla?
La Relazione d’impatto va allegata al bilancio e, come stabilito dalla Legge 208 art. 1 comma 383, va anche pubblicata sul sito internet aziendale.
La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.
È chiaro che la Relazione d’impatto sia un documento molto delicato che una SB deve produrre, in seguito alla sua nascita e nel corso della sua esistenza. È quindi importante avvalersi, per la sua redazione, di professionisti che abbiano competenze specifiche come il Valutatore di impatto (VAL) o il Chief Value Officer (CVO).
Responsabile dell’impatto, chi è? Che ruolo ha?
Il responsabile di impatto è una figura interna o esterna all’azienda che si occupa di rendicontare, migliorare e implementare gli obiettivi di impatto sociale e di identificare modalità e criteri di monitoraggio.
Affianca l’organo amministrativo delle società benefit e lo supporta con le competenze necessarie (di carattere economico-aziendale, giuridico o tecnico) per valutare l’impatto delle attività sulla comunità o sull’ambiente.
Per legge, tutte le società benefit hanno l’obbligo di nomina di un responsabile di impatto che:
- si occupi di definire funzioni e compiti che consentano all’azienda di essere amministrata nel giusto equilibrio tra interessi dei soci, beneficio comune e interessi degli stakeholder;
- rediga periodicamente una relazione d’impatto.
Questo tipo di bilancio può essere utilizzato per comunicare in modo trasparente l’impatto complessivo delle attività della società e per guidare le decisioni aziendali al fine di massimizzare il valore sociale e ambientale.