Il marchio ed il suo utilizzo nella pianificazione fiscale

Il marchio costituisce un bene intangibile per l’impresa che lo ha in uso, ma non per questo la sua definizione economico-giuridica può avere contorni vaghi e caratteri poco definiti. Anzi, è bene che lo sfruttamento di un marchio avvenga dopo che una serie di passaggi di carattere legale ne abbiano definito in maniera univoca la titolarità e sia stato determinato chiaramente il suo valore intrinseco.

Allo stesso modo, quando si iscrive a bilancio un marchio, o le royalties pagate per una licenza, è fondamentale che siano rispettati una serie di requisiti oggettivi e soggettivi affinché i relativi costi siano pienamente e legittimamente deducibili.

L’uso del marchio a fini economici e fiscali deve quindi essere pianificato per tempo per evitare di incorrere in errori che limitino o impediscano del tutto il suo sfruttamento. In questa sede vorremmo concentrare l’attenzione sui requisiti necessari affinché un marchio intestato a una persona fisica possa essere sfruttato mediante concessione in licenza permettendo alla licenziataria la piena deducibilità delle royalties.

Fiscalità del diritto d’autore per le persone fisiche

I redditi derivanti dalla concessione in licenza di un marchio come di qualunque opera dell’ingegno sono parzialmente detassati. L’art. 54, c. 8 del TUIR stabilisce infatti per il diritto d’autore una deduzione forfettaria che varia in base all’età del titolare del diritto, ovvero:

  1. Fino a 35 anni di età viene dedotto forfettariamente il 40%;
  2. Dai 35 anni in su viene dedotto forfettariamente il 25%.

Questo significa che il titolare di un marchio che percepisce delle royalties per l’uso di un marchio concesso in licenza porterà a tassazione solo il 60% o il 25% di quanto incassato. Questo significa ancora che la tassazione per una persona di età superiore ai 35 anni può variare da:

  • un minimo del 17,25%, ovvero il 75% dell’aliquota IRPEF più bassa, applicata sul primo scaglione di reddito;
  • ad un massimo del 32,25% ovvero il 75% dell’aliquota IRPEF più alta, applicata sull’ultimo scaglione di reddito.

Si capisce bene perché la concessione in uso di un marchio possa rappresentare una leva appetibile da azionare per un’efficace pianificazione fiscale.

Tuttavia, come detto in premessa, determinati passaggi devono essere smarcati preventivamente, rispettando dei vincoli temporali e di titolarità oltre che di inerenza. Vediamo quindi nello specifico quali sono i paletti che delimitano la corretta fiscalità dei diritti sui marchi.

Pianificare lo sfruttamento di un marchio

Perché è importante pianificare per tempo lo sfruttamento economico di un marchio? Innanzitutto, perché la temporalità di un accordo di concessione in uso è dirimente: è sconsigliabile siglare un contratto di licenza per un marchio già in uso da tempo sul mercato, magari proprio da parte dell’impresa che dovrebbe diventarne licenziataria.

In questo caso, infatti, l’operazione avrebbe la sola finalità di un indebito risparmio di imposta sia da parte del licenziante, che percepirebbe un reddito detassato per un diritto fino a quel momento non rivendicato, sia da parte dell’impresa utilizzatrice che dedurrebbe un costo per un godimento prima libero e gratuito. Insomma, un tardivo ravvedimento che porti ad accordi altrettanto intempestivi potrebbe essere malvisto dall’amministrazione finanziaria che disconoscerebbe la reale finalità dell’operazione.

L’intestazione del marchio deve, quindi avere, preferibilmente una data certa e anteriore alla sua concessione in uso. Questo, lo ribadiamo, al fine di evitare contestazioni di elusione fiscale o di abuso del diritto.

Il quadro potrebbe peggiorare se si decidesse di registrare a proprio nome un marchio storico aziendale sviluppato a spese dell’azienda stessa. Il marchio deve essere registrato da chi lo ha sviluppato sostenendone in prima persona i costi.

Un caso tipico, nell’ambito dei gruppi di imprese, è la registrazione di un marchio da parte della holding, situata in un paese con regime fiscale favorevole ai redditi da diritto d’autore, dopo che lo stesso è stato sviluppato da una delle società operative.

In queste circostanze l’amministrazione finanziaria potrebbe contestare una titolarità fittizia, azionata sempre a fini elusivi, disconoscendo la deducibilità delle royalties corrisposte dalle controllate.

Ancor più critico appare il caso dell’imprenditore che si intesti il marchio sviluppato facendone sostenere i costi all’azienda.

In conclusione, la registrazione del marchio deve avvenire prima della sua commercializzazione e in capo a chi ha effettivamente sostenuto gli investimenti per la sua creazione e il suo sviluppo.

Valore di un marchio e principio di inerenza

Secondo la nuova definizione contenuta all’art. 7 del DLgs. 30/2005 modificato dal DLgs. 15/2019, possono costituire marchi d’impresa “tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti:

  • distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese;
  • ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare“.

La definizione del marchio, sia a livello legislativo che economico-aziendale, si basa sulla sua capacità di contraddistinguere e identificare i prodotti e i servizi di una impresa rispetto a quelli concorrenti, richiamandone gli aspetti caratterizzanti e diventando pertanto anche indicatore di garanzia di qualità oltre che di esclusività.

Un marchio esprime il suo valore quando è in grado di garantire ad un’impresa, tra gli altri, i seguenti benefici:

  1. la chiara identificazione dell’impresa e/o dei suoi prodotti;
  2. maggiore fidelizzazione dei consumatori;
  3. minore sensitivity alle azioni di marketing della concorrenza;
  4. maggiore potere contrattuale nei confronti di clienti e fornitori;
  5. maggiore efficacia delle politiche di marketing;
  6. possibilità di applicare premium prices rispetto a prodotti simili o sostituti.

In altri termini, il valore di un marchio è dato dalla maggiore qualità che esso è in grado di far percepire in merito ai prodotti o ai servizi di un’impresa, tanto per i clienti professionali che per i consumatori finali.

La capacità del marchio di attrarre clienti e mantenerli fedeli si traduce nel tempo per l’impresa in maggiori vendite e maggiore redditività.

Riuscire a determinare e comprovare l’utilità che deriva dall’utilizzo del marchio è fondamentale per rispettare uno dei principi base del nostro ordinamento tributario, in particolare della determinazione dei redditi imponibili, che è il principio dell’inerenza dei costi.

Esso è stabilito dall’art. 109, comma 5, del Tuir (D.P.R.n. 917/1986), a norma del quale “le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito […]”.

Tale principio è stato di recente confermato dalla Corte di Cassazione, proprio in merito all’inerenza e congruità dei canoni pagati a terzi per royalties su marchi, con la sentenza n. 2599 del 27 gennaio 2023. Nelle motivazioni alla sentenza la Suprema Corte ha ribadito che nei rapporti infragruppo la società beneficiaria dei pagamenti deve trarre dal servizio remunerato un’effettiva utilità, la quale deve essere oggettivamente determinabile e adeguatamente documentata, “anche se a questi costi non corrispondano direttamente ricavi in senso stretto”.

Come fare allora a provare il valore espresso da un marchio per l’attività di un’impresa?

La consulenza di un esperto che rediga una perizia di valore del marchio, sulla base di un accurato business plan, prima di sottoscrivere un contratto di licenza, può essere una buona soluzione per difendere il valore attribuito al bene intangibile in sede di eventuale contenzioso. Sarebbe bene poi che tale determinazione venisse periodicamente aggiornata sulla base dei risultati effettivamente conseguiti.

Conclusioni

I beni intangibili hanno assunto nel tempo un valore strategico via via sempre più rilevante anche in termini di pianificazione fiscale per i grandi gruppi internazionali. Tuttavia, alcune norme di favore pensate per incentivare il diritto di autore, con i benefici che marchi e brevetti sono in grado di produrre per l’attività commerciale delle imprese, possono essere efficacemente sfruttati anche dall’imprenditore stesso per la propria personale pianificazione fiscale.

Ciò che risulta rilevante a questo scopo è proprio l’elemento di programmazione di uno schema che preveda lo sviluppo di un marchio e la sua commercializzazione. Porre in essere una serie di atti giuridici preliminari allo sfruttamento, individuare l’effettivo apporto di valore derivante dallo sfruttamento del brand, sono presidi necessari per poter godere senza limiti o contestazioni dei redditi che ne derivano e dei suoi benefici fiscali.

Al contrario, improvvisare ex post l’intestazione di un marchio e la successiva concessione, senza averne sostenuto i costi di sviluppo e ancor più avendo tollerato o ignorato un periodo di libero godimento da parte dell’impresa, sono comportamenti che compromettono la tenuta dello schema sotto il profilo tributario.

Come sempre la differenza per l’imprenditore la fa una consulenza attenta e integrata che valuti lo stato giuridico dei rapporti e dei beni, le condizioni di economicità, i presidi fiscali e la valutazione del ritorno di determinate spese o investimenti.