L’art. 38 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, cd. decreto PNRR, istituisce il nuovo “Piano Transizione 5.0”, che, nel biennio 2024 e 2025, incentiva la trasformazione green e digitale delle imprese attraverso un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali, automaticamente concesso a tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni, dal settore di attività o dal regime fiscale.
Nel dettaglio, sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli Allegati A e B alla legge n. 232/2016 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, con gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
Rientrano nell’agevolazione anche investimenti in beni strumentali nuovi necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
L’accesso al credito d’imposta è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni, che attestino ex ante l’ammissibilità ed ex post il completamento degli in- vestimenti. Il riconoscimento avviene in misure graduate, in base alla riduzione dei consumi e alla quota di investimenti. L’utilizzazione del credito d’imposta è in compensazione, in un’unica rata, presentando il Mod. F24. L’eccedenza non compensata entro il 31 dicembre 2025 è compensabile in 5 rate annuali di pari importo.
Beneficiari credito d’imposta |
• Imprese residenti in Italia; che nel 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive in Italia, con progetti di innovazione che riducano i consumi energetici. Non rilevano: • forma giuridica; Condizioni:
|
Soggetti esclusi |
|
Investimenti agevolabili |
In beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’ impresa, di cui agli Allegati A e B alla legge n. 232/2016, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Condizione: riduzione complessiva dei consumi energetici: |
Progetti agevolabili |
|
Investimenti non agevolabili |
Destinati ad attività:
|
Misura credito d’imposta |
È proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati:
Investimenti effettuati con contratti di locazione finanziaria: si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Investimenti in beni di cui all’All. B, utilizzati con cloud computing (risorse di calcolo condivise e connesse): si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza. Aumento misura: per ogni quota di investimento, rispettivamente:
|
Calcolo riduzione consumi |
Riferimento: con riproporzionamento su base annuale, è ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Imprese di nuova costituzione: ci si riferisce ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato con criteri da definire. |
Accesso al beneficio |
L’ impresa:
|
Certificazioni |
Le certificazioni di un valutatore indipendente attestano:
|
Utilizzo credito d’imposta |
Solo in compensazione, decorsi 5 giorni dalla trasmissione, dal GSE ad Agenzia entrate, dell’elenco delle imprese beneficiarie entro il 31 dicembre 2025, presentando il Mod. F24 solo tramite i servizi telematici dall’Agenzia, pena il rifiuto del versamento. Credito non utilizzato al 31/12/2025: è riportato in avanti ed è utilizza- bile in 5 quote annuali di pari importo. Cessione o trasferimento del credito d’imposta: esclusi, anche nel con- solidato fiscale. Limiti: non si applicano gli artt. 1, comma 53, della legge n. 244/2007, 34 della legge n. 388/2000, e 31 del D.L. n. 78/2010. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR. |
Riduzione credito d’imposta |
Se, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti:
|
Obblighi conservazione |
Riguardano, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Fatture, documenti di trasporto e altri documenti relativi a beni agevolati: devono contenere l’espresso riferimento all’art. 38 del D.Lgs. n. 19/2024. Effettivo sostenimento spese ammissibili e loro corrispondenza a documentazione contabile: devono risultare da apposita certificazione, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Imprese non obbligate a revisione legale dei conti: le spese di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando il limite massimo. |
Controlli e recupero |
Il GSE verifica i requisiti tecnici e i presupposti di fruizione del beneficio. Se è rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d’imposta, il GSE lo comunica ad Agenzia entrate, indicando presupposti, mezzi di prova e ragioni giuridiche del recupero, per gli atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Giudizi tributari avverso atti di recupero: il GSE è litisconsorte neces- sario. |
Cumulabilità |
Relativamente agli stessi costi, il credito d’imposta: • non è cumulabile con quello per investimenti in beni nuovi strumentali ex art. 1, commi 1051 ss., della legge n. 178/2020, né con quello per investimenti nella ZES unica; • è cumulabile con altre agevolazioni, se il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base impo- nibile IRAP, non porta a superare il costo sostenuto. |
Ricezione domande e comunicazioni |
Il GSE riceve:
|