Decreto PNRR: il credito d’ imposta “Transizione 5.0”

L’art. 38 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, cd. decreto PNRR, istituisce il nuovo “Piano Transizione 5.0”, che, nel biennio 2024 e 2025, incentiva la trasformazione green e digitale delle imprese attraverso un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali, automaticamente concesso a tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni, dal settore di attività o dal regime fiscale.

Nel dettaglio, sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli Allegati A e B alla legge n. 232/2016 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, con gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Rientrano nell’agevolazione anche investimenti in beni strumentali nuovi necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

L’accesso al credito d’imposta è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni, che attestino ex ante l’ammissibilità ed ex post il completamento degli in- vestimenti. Il riconoscimento avviene in misure graduate, in base alla riduzione dei consumi e alla quota di investimenti. L’utilizzazione del credito d’imposta è in compensazione, in un’unica rata, presentando il Mod. F24. L’eccedenza non compensata entro il 31 dicembre 2025 è compensabile in 5 rate annuali di pari importo.

Beneficiari credito d’imposta

Imprese residenti in Italia;
stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;

che nel 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive in Italia, con progetti di innovazione che riducano i consumi energetici.

Non rilevano:

• forma giuridica;
• settore economico; • dimensione;
• regime fiscale.

Condizioni:

  • rispetto norme su sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • corretto adempimento obblighi versamento contributi previdenziali e assistenziali lavoratori;
  • presentazione di apposite certificazioni.

Soggetti esclusi

  • Imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex D.Lgs. n. 231/2001.

Investimenti agevolabili

In beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’ impresa, di cui agli Allegati A e B alla legge n. 232/2016, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Condizione: riduzione complessiva dei consumi energetici:
• della struttura produttiva cui si riferisce il progetto non inferiore al 3% o, in alternativa,
• dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Progetti agevolabili

  • Investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’ impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, destinata all’autoconsumo. Regole particolari sono dettate per gli impianti fotovoltaici;
  • spese per formazione del personale (erogata da soggetti esterni), per acquisire o consolidare competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati in beni e, comunque, fino al massimo di 300.000 euro.

Investimenti non agevolabili

Destinati ad attività:

  • direttamente connesse a combustibili fossili;
  • nel sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai parametri di riferimento;
  • connesse a discariche di rifiuti, inceneritori e impianti di trattamento meccanico biologico;
  • nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente;
  • investimenti in beni gratuitamente devolvibili di imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori: energia, acqua, trasporti, infra- strutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione acque di scarico e raccolta e smaltimento rifiuti.

Misura credito d’imposta

È proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati:

  • 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Investimenti effettuati con contratti di locazione finanziaria: si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Investimenti in beni di cui all’All. B, utilizzati con cloud computing (risorse di calcolo condivise e connesse): si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.

Aumento misura: per ogni quota di investimento, rispettivamente:

  • al 40, 20 e 10%, in caso di riduzione dei consumi energetici della struttura superiore al 6% o, in alternativa, dei processi superiore al 10%;
  • al 45, 25 e 15%, in caso di riduzione dei consumi energetici della struttura superiore al 10% o, in alternativa, dei processi superiore al 15%.

Calcolo riduzione consumi

Riferimento: con riproporzionamento su base annuale, è ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

Imprese di nuova costituzione: ci si riferisce ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato con criteri da definire.

Accesso al beneficio

L’ impresa:

  • presenta, in via telematica, in base a un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), la documentazione richiesta insieme a una comunicazione con la descrizione del progetto e il suo costo;
  • per l’utilizzo del credito, invia al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione, con modalità da definire;
  • comunica il completamento dell’investimento con, a pena di decadenza, la certificazione di effettiva realizzazione.

Certificazioni

Le certificazioni di un valutatore indipendente attestano:

  • rispetto all’ammissibilità del progetto: ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibile con gli investimenti nei beni;
  • rispetto al completamento degli investimenti: ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante. Spese di certificazione sostenute da PMI: sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo.

Utilizzo credito d’imposta

Solo in compensazione, decorsi 5 giorni dalla trasmissione, dal GSE ad Agenzia entrate, dell’elenco delle imprese beneficiarie entro il 31 dicembre 2025, presentando il Mod. F24 solo tramite i servizi telematici dall’Agenzia, pena il rifiuto del versamento.

Credito non utilizzato al 31/12/2025: è riportato in avanti ed è utilizza- bile in 5 quote annuali di pari importo.

Cessione o trasferimento del credito d’imposta: esclusi, anche nel con- solidato fiscale.

Limiti: non si applicano gli artt. 1, comma 53, della legge n. 244/2007, 34 della legge n. 388/2000, e 31 del D.L. n. 78/2010.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Riduzione credito d’imposta

Se, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti:

  • i beni agevolati sono ceduti a terzi;
  • i beni agevolati sono destinati a finalità estranee all’esercizio d’ impresa;
  • i beni agevolati sono destinati a strutture produttive diverse, anche se dello stesso soggetto;
  • non è esercitata l’opzione per il riscatto, in caso di beni acquisiti in locazione finanziaria.Maggiore credito d’imposta già utilizzato in compensazione: è direttamente riversato entro il termine per il versamento a saldo dell’ imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.Investimenti sostitutivi: si applica l’art. 1, commi 35 e 36, della legge n. 205/2017.

Obblighi conservazione

Riguardano, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Fatture, documenti di trasporto e altri documenti relativi a beni agevolati: devono contenere l’espresso riferimento all’art. 38 del D.Lgs. n. 19/2024.

Effettivo sostenimento spese ammissibili e loro corrispondenza a documentazione contabile: devono risultare da apposita certificazione, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Imprese non obbligate a revisione legale dei conti: le spese di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando il limite massimo.

Controlli e recupero

Il GSE verifica i requisiti tecnici e i presupposti di fruizione del beneficio. Se è rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d’imposta, il GSE lo comunica ad Agenzia entrate, indicando presupposti, mezzi di prova e ragioni giuridiche del recupero, per gli atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Giudizi tributari avverso atti di recupero: il GSE è litisconsorte neces- sario.

Cumulabilità

Relativamente agli stessi costi, il credito d’imposta:

• non è cumulabile con quello per investimenti in beni nuovi strumentali ex art. 1, commi 1051 ss., della legge n. 178/2020, né con quello per investimenti nella ZES unica;

• è cumulabile con altre agevolazioni, se il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base impo- nibile IRAP, non porta a superare il costo sostenuto.

Ricezione domande e comunicazioni

Il GSE riceve:

  • le domande di prenotazione;
  • le comunicazioni ex post di effettiva realizzazione degli investimenti;
  • le comunicazioni, eventualmente previste, relative a: rendicontazione dell’investimento, credito d’imposta spettante, effettuazione di verifiche della documentazione, controlli.

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